IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 74, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 52.859.914 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Siena e' chiusa a tutti gli effetti.