IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16
del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e  delle
casse mutue di malattia per gli artigiani;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  12-bis  della  legge  17  agosto 74, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331,  di  cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto  l'art.  77  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero  del
tesoro,  di  cui  alla  succitata legge n. 1404/1956, ora Ispettorato
generale per gli affari e  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
disciolti,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, provvede alla  prosecuzione  della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per gli artigiani di Siena;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di
cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un  disavanzo  di L. 52.859.914 ripianato con interventi finanziari a
carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597)
di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua  di  malattia  per
gli artigiani di Siena e' chiusa a tutti  gli effetti.